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Documenti d'archivio. Libera riproduzione con mezzo proprio nelle biblioteche e negli archivi pubblici italiani


Il chiostro dell'ex Convento di San Francesco a Cosenza,
sede dell'Archivio di Stato
Il 2 agosto 2017 il Senato ha definitivamente approvato la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017), che, tra le altre cose, modifica l’art. 108 del Codice dei Beni Culturali, sancendo la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio in biblioteche e archivi pubblici per finalità culturali (art. 1, c. 171). 
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove norme sono entrate in vigore martedì 29 agosto.
A partire da questa data gli utenti di archivi e biblioteche potranno liberamente scattare fotografie con la propria fotocamera, smartphone, o comunque con mezzi che non prevedano un contatto diretto con i documenti (come avviene nel caso di scanner o macchine fotocopiatrici), senza l’uso di flash, stativi o treppiedi.
Fino ad oggi la fotografia con mezzo proprio in archivi e biblioteche, quando non espressamente interdetta, era vincolata al pagamento di una tariffa e di una richiesta di autorizzazione scritta preventiva. Con l’entrata in vigore della legge saranno invece libere le riproduzioni di beni bibliografici e dei beni archivistici, fatta eccezione per quelli sottoposti, già a monte, a restrizioni di consultabilità per la tutela della riservatezza dei dati sensibili ai sensi degli artt. 122-127 del Codice dei Beni Culturali (cfr. https://www.jlis.it/article/view/11641/11059), e in ogni caso nel rispetto del diritto d’autore.
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